
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 6 novembre 2025, un approfondimento dedicato alla disciplina sui riders.
Il quadro conferma che la copertura Inail è sempre dovuta; variano modalità di determinazione del premio e la voce tariffaria, in funzione della qualificazione del rapporto e del rischio dell’attività. Sul piano applicativo, la circolare Inail n. 40 del 4 luglio 2025 distingue tre ipotesi:
- per i rapporti autonomi il premio si calcola sulle retribuzioni convenzionali limitate alle giornate lavorate;
- nelle collaborazioni etero-organizzate la base è data dai compensi effettivi o comunque dalla retribuzione del CCNL applicabile;
- nei rapporti subordinati rilevano le retribuzioni effettive secondo il contratto applicato.
In ogni caso, il committente che utilizza ciclo-fattorini assolve gli adempimenti del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 47-septies, comma 2, D.Lgs. 81/2015.
L’approfondimento ricostruisce poi il fenomeno dei riders via piattaforma, ribadendo il primato dei fatti nella qualificazione del rapporto e il rilievo delle concrete modalità di uso della piattaforma. Infine, la Cassazione, con la sentenza n. 28772 del 31 ottobre 2025o, ha confermato l’applicabilità dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015 alle collaborazioni etero-organizzate anche quando il contratto sia formalmente autonomo, ritenendo irrilevanti elementi quali la proprietà del veicolo e l’assenza di un obbligo di disponibilità. In tal senso, il percorso nazionale si allinea alla Direttiva UE 2024/2831, che introduce una presunzione relativa di subordinazione in presenza di indici di controllo/direzione via piattaforma, il rafforzamento degli obblighi informativi e della trasparenza algoritmica e adeguamenti su salute, sicurezza e protezione dei dati.
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro