INPS: accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone – esposizione flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro

13 Novembre 2025

INPS: accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone – esposizione flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro

INPS: accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone – esposizione flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro

L’INPS, con il messaggio n. 3407 del 12 novembre 2025, a integrazione di quanto precisato con il messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024, fornisce le istruzioni operative ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori distaccati in Italia con doppio contratto.

Come chiarito al paragrafo 2.5.1 della citata circolare n. 52/2024 rientrano nella casistica in esame i lavoratori distaccati in Italia da un datore di lavoro giapponese che hanno stipulato un ulteriore contratto di lavoro con un datore di lavoro italiano che sia filiale dell’azienda madre giapponese.

In tali casi il lavoratore titolare di due contratti di lavoro ha la possibilità di chiedere di essere esonerato dall’applicazione della legislazione italiana non solo per il contratto stipulato in Giappone (tramite il modello “JPN/IT/101” da richiedere alle competenti autorità giapponesi), ma anche per il contratto stipulato in Italia durante il periodo di distacco.

Per i lavoratori per i quali il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha concesso, previa apposita richiesta, l’esonero contributivo in argomento, i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens, il codice “TipoContribuzione” già in uso “87” accompagnato dal nuovo codice “TipoLavoratore” “DC”, avente il significato di “lavoratori  provenienti dal Giappone distaccati in Italia con doppio contratto esonerati dal versamento IVS e DS”.

In ordine alla decorrenza dell’esonero si rinvia a quanto precisato ai paragrafi 2.5.2 e 2.6 della circolare n. 52/2024.

L’esonero contributivo in argomento è limitato alle sole forme assicurative previste dall’Accordo. Per le restanti forme assicurative gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Fonte: INPS


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